Pignoramento della pensione

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La pensione è valutata dalla giurisprudenza come il corrispettivo dovuto al termine della vita lavorativa. Per questa sua importanza non è totalmente pignorabile ma soggetta a limiti che vedremo più avanti nel dettaglio. Il pignoramento della pensione può avvenire presso l’INPS, quindi prima che la somma venga accreditata al pensionato, oppure presso l’istituto di credito […]

La pensione è valutata dalla giurisprudenza come il corrispettivo dovuto al termine della vita lavorativa. Per questa sua importanza non è totalmente pignorabile ma soggetta a limiti che vedremo più avanti nel dettaglio.

Il pignoramento della pensione può avvenire presso l’INPS, quindi prima che la somma venga accreditata al pensionato, oppure presso l’istituto di credito dove si è aperto un conto corrente, cioè quando il corrispettivo è già stato versato.

Difesa Debitori

Pignoramento presso l’INPS

Il pignoramento presso l’INPS o altro ente di previdenza sociale è ammissibile nei limiti di 1/5 dell’importo netto. A differenza del pignoramento dello stipendio, esiste per la pensione un minimo vitale impignorabile, ossia una soglia minima tale da garantire la sussistenza e il soddisfacimento delle esigenze di prima necessità al pensionato.

Pignoramento sul conto corrente

Le pensioni pari o superiori a 1000€ sono obbligatoriamente versate su un conto corrente; in questo caso il pignoramento segue modalità differenti.

Le somme presenti sul conto prima dell’atto di notifica del pignoramento possono essere vincolate al creditore solo per la quota che supera il triplo della pensione sociale, mentre risultano pignorabili gli accrediti pensionistici che avvengono successivamente al predetto atto.

Pignoramento pensioni: limiti e minimo vitale

In linea generale è pignorabile 1/5 della pensione.

Abbiamo prima accennato al minimo vitale: questa somma minima che deve essere lasciata a disposizione del pensionato è variabile, seppur di pochi euro, poiché l’importo dell’assegno sociale viene aggiornato ogni anno.

Il calcolo è abbastanza semplice: si valuta come impignorabile nella totalità dei casi l’ammontare dell’assegno sociale aumentato del 50%.

Arrotondando per eccesso, la pensione sociale è di 450€, pertanto il minimo vitale non pignorabile, atto a garantire un’esistenza dignitosa al pensionato, è di circa 675€.

Per riassumere, ciò che è effettivamente pignorabile al pensionato è un quinto della differenza tra gli emolumenti della pensione e il minimo vitale. Ad esempio, se si percepisce una pensione pari a 1200€, bisogna calcolare 1200-675=525, e quindi 1/5 di 525=105€ è il massimo che il creditore può prelevare al debitore.

Pignoramento pensione: Equitalia

Le critiche condizioni in cui versano molti pensionati, che percepiscono la pensione minima e spesso, a causa della crisi dell’ultimo decennio, sono costretti ad impiegarla anche per aiutare figli e nipoti, fanno sì che Equitalia abbia importanti limitazioni nel pignoramento.

Innanzitutto dobbiamo abituarci a non parlar più di Equitalia: dal 1° luglio infatti è nata la nuova Agenzia Entrate-Riscossione che fonde in sé l’ente di controllo e la società esattoriale.

L’Agenzia, nel caso di pignoramento delle pensioni, non provvede direttamente all’esecuzione esattoriale come avviene, ad esempio, nel caso di pignoramento dello stipendio. Dopo la notifica dell’atto di pignoramento all’INPS o all’ufficio postale dove viene accreditata la pensione, ci si deve presentare di fronte al Giudice, e sarà lui a versare al creditore la somma spettante. Una procedura, insomma, volta a tutelare l’unica fonte di sostentamento dei pensionati.

Le quote pignorabili sono, al netto del minimo vitale già citato: 1/10 per pensioni al di sotto dei 2500€, 1/7 per pensioni tra i 2500€ e i 5000€, e 1/5 per pensioni che superino i 5000€.

In tutti i casi non si può pignorare nessuna quota dall’ultima pensione accreditata.

Pignoramento pensione reversibilità

Il pignoramento della pensione di reversibilità segue le stesse regole di pignoramenti delle pensioni “ordinarie”.

Se però si rinuncia all’eredità, non si subentra nell’obbligo di soddisfare i debiti del defunto; occorre specificare che la rinuncia all’eredità non implica anche quella alla pensione di reversibilità, che sarà in tutti i casi erogata al familiare di diritto.

Pignoramento pensione invalidità

La pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento sono impignorabili; questo perché hanno carattere non previdenziale ma assistenziale, sono cioè volte a garantire il minimo vitale e aiutare l’invalido nelle funzioni e negli atti vitali che la malattia di per sé inibisce.

Questi sussidi possono essere richiesti dai cittadini che, affetti da patologie congenite o acquisite, non siano in grado di lavorare e quindi di provvedere in maniera autonoma al proprio sostentamento. Nello specifico, per ottenere l’indennità di accompagnamento occorre attestare l’invalidità al 100% o l’incapacità di deambulazione.

Occorre però aprire una parentesi sulla pensione di inabilità, che secondo gli orientamenti della giurisprudenza non è assimilabile a quella di invalidità.

La pensione di inabilità rientra infatti ai sensi della legge 222/1984 tra le pensioni a carattere previdenziale, enumerata insieme alle pensioni di vecchiaia e a quelle comuni spettanti ai lavoratori. In tal caso si può precedere al pignoramento seguendo le regole generali di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti.

Pignorabilità pensione invalidità INAIL

L’indennità INAIL viene corrisposta in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali. Risulta impignorabile nei casi di debiti ordinari (con banche, finanziarie o soggetti privati) o di natura esattoriale (contratti quindi con la pubblica amministrazione), ma può essere pignorata nella misura massimo di 1/3 se si hanno debiti alimentari, dunque nel caso di assegno di mantenimento al coniuge e ai figli.

Fondi pensione non pignorabili

I fondi pensione aperti sono una sorta di integrazione complementare alla pensione ordinaria, e vengono istituiti presso istituti bancari, assicurazioni, società di gestione dei risparmi e società di intermediazione mobiliare. Si tratta quindi di un fondo a scopri previdenziali per garantirsi un’ulteriore rendita durante l’età pensionabile.

In generale vale la legge 1923 del Codice Civile che pone queste pensioni integrative come non pignorabili, ma vige un limite: se il creditore riesce a dimostrare che i FPA (Fondi Pensione Aperti) sono stati accesi per eludere il pagamento del debito, e quindi con pregiudizio a suo danno, tali fondi diventano pignorabili.

Agli stessi requisiti devono rispondere le polizze vita. Queste sono stipulate tra un privato e una compagnia assicurativa, con l’obbligo da parte di questa di versare una rendita all’assicurato (o ai suoi beneficiari) in caso di un evento attinente alla sua vita (non solo la morte, ma ad esempio anche la sopravvivenza oltre una certa età).

La non pignorabilità di fondi pensione e polizze vita deve soddisfare due criteri:

  1. lo scopo deve essere previdenziale e occorre poterlo dimostrare;
  2. non possono essere oggetto di riscatto anticipato.

Pignoramento pensione inps: competenza territoriale

Il pignoramento della pensione rientra nella categoria del pignoramento presso terzi, cioè il vincolamento dei crediti che il debitore ha presso terzi.

In linea generale possiamo dire che il giudice che ha competenza territoriale in tutti i pignoramenti presso terzi è il tribunale del luogo ove il debitore ha il domicilio o la residenza.

A seguito però di alcune recenti sentenze della Cassazione, questa regola generale ha qualche eccezione in base a chi sia il terzo, cioè il debitor debitoris:

  • se il terzo è un istituto bancario o di credito, la competenza territoriale è del tribunale del luogo in cui la banca ha la propria sede legale;
  • se il terzo è la Banca d’Italia, la competenza territoriale è il tribunale del luogo dove ha sede la tesoreria della provincia in cui il debitore ha la residenza;
  • se il terzo è l’istituto delle Poste Italiane, è competente il tribunale dove si trova la sede legale delle Poste, oppure dove si trova l’agenzia specifica presso la quale il pensionato ha il conto corrente.