Pignoramento presso terzi

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Il pignoramento presso terzi è una particolare procedura che permette di aggredire i beni del debitore di cui un terzo ha disponibilità. Quando avviene, che rischi si corrono e cosa fare.

Esistono delle circostanze in cui un ente creditore non può rifarsi direttamente su un debitore insolvente poiché questi non dispone materialmente né del denaro da restituire, né di beni ipotecabili o pignorabili.

Ovviamente, l’ordinamento giuridico italiano prevede delle forme di tutela per i creditori anche in questi casi limite, permettendo loro di rivalersi su una terza figura che, per brevità e comodità, viene spesso definita “debitore del debitore”. In questo modo, non sarà il debitore stesso ad estinguere il debito, ma qualcuno nei cui confronti egli nutre dei crediti a vario titolo.

Questa procedura viene definita di pignoramento presso terzi, e nelle prossime righe cercheremo di delinearla più in dettaglio.

Difesa Debitori

Pignoramento presso terzi: quando scatta e come funziona

Nella maggior parte dei casi, va anticipato, il pignoramento presso terzi non avviene facendo ricorso ad una figura che potrebbe genericamente aver contratto un debito verso il debitore (come ad esempio un familiare), bensì verso persone giuridiche che con il debitore intrattengono un rapporto creditizio a medio e lungo termine.

È il caso del datore di lavoro che eroga lo stipendio o di un ente previdenziale che eroga la pensione.

In entrambe le circostanze, quindi, sia il datore di lavoro che l’ente previdenziale si andranno a sostituire al debitore, versando direttamente le somme mensili nelle casse del creditore. Tuttavia, in questa lista vanno inclusi anche tutti i soggetti che posseggono beni materiali o immateriali riconducibili come proprietà alla figura debitore, purché questi sia in grado di dimostrarne il possesso.

Nel momento in cui scatta il pignoramento verso terzi, un atto di pignoramento viene notificato sia al debitore che al terzo, e in questo dovranno essere indicate in maniera quanto più chiara possibile tutte le somme che il terzo deve al debitore. L’atto impedisce sia al debitore che al terzo di disporre delle somme in esso indicate a meno di autorizzazione da parte del giudice, ed entrambi dovranno fornire un domicilio o una residenza che dovrà essere inclusa nell’area di operatività del tribunale competente.

Delle due figure, l’unica che dovrà comparire davanti al giudice sarà quella del debitore, mentre al terzo viene richiesta esclusivamente la resa dei beni indicati. Al terzo sarà chiesto di comparire in tribunale solo nel caso in cui rifiuti di erogare al debitore quanto dovuto, o nel caso in cui nonostante accetti quanto previsto dalla notifica di ammortamento, risulti a sua volta insolvente.

Tutta la parte burocratica relativa al deposito e alla consegna delle carte è al carico del debitore. In cartaceo andrà consegnato presso gli uffici della cancelleria del tribunale competente, e dovrà contenere tutte le informazioni utili affinché il soggetto creditore possa rifarsi senza intoppi sul terzo pignorato.

Pignoramento presso terzi: cosa deve fare il terzo

Invero, le azioni richieste al terzo sono relativamente poche, e sono previste fra gli altri dall’articolo 574 del codice di procedura civile.

Sarà compito del terzo quello di realizzare nei confronti del creditore procedente una dichiarazione in cui egli stesso afferma o conferma il numero, il tipo e l’entità di beni immobili o immobili di cui è a sua volta debitore nei confronti del debitore. Tale dichiarazione andrà inviata tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tale dichiarazione andranno poi riportare le tempistiche con cui il terzo intende versare le quote dovute, ma anche tutti gli eventuali pignoramenti e sequestri subiti in precedenza al momento della stesura.

Nel caso in cui sussistano delle incongruenze con quanto dichiarato dal debitore e dal terzo, toccherà al giudice avviare un’istanza di contraddittorio che metta le due figure nella posizione di giungere ad una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Tale contraddittorio viene istituito con apposita ordinanza.

Naturalmente, dal momento in cui viene acclarato in che quantità, in che modo e secondo quali tempistiche il terzo dovrà provvedere alla resa dei beni, egli o ella sarà tenuto per legge a rispettare i termini concordati in sede giudiziaria.

Chi può essere un terzo

Come dicevamo sopra, si qualifica come terzo qualsiasi figura che abbia un debito di qualsiasi natura nei confronti del debitore.

Nei casi più comuni si tratterà quindi del datore di lavoro o dell’INPS (o di altri enti previdenziali), ma ciò non esclude che in assenza di queste due figure il giudice possa individuare come terzo un parente, un ex-partner o anche un inquilino che versa mensilmente una quota di affitto.

In ognuno di questi casi, la legge impone al terzo di versare tali quote direttamente al creditore, bypassando quindi il rapporto di debito/credito originariamente istituitosi fra debitore e terzo.

Crediti non del tutto pignorabili

Come in ogni processo di pignoramento, esistono beni materiali e immateriali, immobili e finanziari, che non possono essere pignorati o che possono essere pignorati solo in parte. Entrambi sono regolamentati ancora una volta dall’ordinamento giuridico italiano, e nella fattispecie dal recente decreto legge numero 83 del 27 giugno 2015.

Fra le somme limitatamente pignorabili rientra lo stipendio o qualsiasi altro importo relativo ad un rapporto lavorativo (compresa l’indennità di licenziamento) che possono sì essere pignorati, ma solo entro i limiti di quanto stabilito dal giudice o da suo delegato. Discorso simile vale per la pensione (sia questa di anzianità o concessa per ragioni di necessità). In questo caso la cifra massima pignorabile corrisponde a quella della pensione erogata, maggiorata del 50%. Oltre questo limite non è possibile ottenere alcun pignoramento.

Punto importantissimo è poi quello del conto corrente o altre quote conservate presso un qualsivoglia istituto di credito. In questo caso va operata una distinzione sulle tempistiche di versamento. Se la quota è pervenuta sul conto del soggetto interessato dopo la notifica di pagamento, la misura del pignoramento dipenderà dall’autorità giudiziaria e non potrà superare il 20% del valore totale. Se invece la somma era già esistente prima dell’atto di notifica, questa potrà essere pignorata per un importo tale – ma non superiore – al triplo di quanto versato.

Crediti non pignorabili

A quelli limitatamente pignorabili si aggiungono infine i crediti impignorabili. La categoria è pressoché identica a quella che coinvolge i comuni debitori, e non prevede misure speciali per la situazione di debitore del debitore.

Rientrano infatti in questo insieme i crediti inquadrabili come sussidi di sostentamento o grazia a persone povere, così come quelli provenienti istituti di beneficienza, enti di assistenza e assicurazioni per cause di malattie, maternità o funerali.

Inutile aggiungerlo, rientrano fra i crediti non pignorabili anche quelli identificati come “alimentari” (come nel caso in cui – ad esempio – una donna con figlio abbia come unico mezzo di sussistenza per sé e per il suo bambino gli alimenti versati mensilmente dall’ex marito).

Conclusioni

La figura del terzo, in definitiva, si qualifica come quella di un soggetto che può essere chiamato in causa nel momento in cui un debitore insolvente non sia in grado di far fronte a un pignoramento, ma nutra comunque dei crediti nei confronti di qualcun altro.

Tuttavia, non bisogna pensare che il terzo vada visto come la classica “vacca da mungere”: esiste una precisa regolamentazione che ne delimita gli oneri e le responsabilità, e tale regolamentazione è interpretata, gestita e applicata da un giudice competente in materia.

Diversi articoli del codice di procedura civile (vedi il 492, il 501, il 543 e il 547) sono quelli a cui far riferimento se si vogliono approfondire da un punto di vista legale le modalità e le procedure del pignoramento presso terzi.